Il contratto di apprendistato è un tipo di contratto a tempo indeterminato, nato per far acquisire competenze professionali agli studenti inseriti in un percorso di studi o ai giovani che lo hanno appena concluso. Il contratto permette ai giovani lavoratori di sviluppare professionalità alternando studio e lavoro. In altre parole, gli apprendisti possono continuare a studiare senza rinunciare alla propria esperienza lavorativa, e viceversa.
La formazione che gli apprendisti acquisiscono attraverso la partecipazione ai percorsi universitari è ampliata, approfondita e contestualizzata in azienda, tramite l’esperienza diretta dei processi organizzativi, sociali e produttivi.
L’apprendistato, attraverso l’alternarsi di esperienza lavorativa e momenti di “formazione”, permette ai giovani di acquisire un titolo di studio universitario quali laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, master di I e di II livello, diploma di specializzazione o di perfezionamento, dottorato di ricerca.
É possibile inoltre, sia per gli studenti che per i laureati, attivare un contratto di apprendistato per svolgere attività di ricerca finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi concordati dall’Istituzione formativa e dal datore di lavoro.
L’apprendistato è un contratto che riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) e può essere stipulato da tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.
Per attivare un contratto di apprendistato è necessario che il datore di lavoro e l’Istituzione formativa stipulino un Protocollo Formativo e definiscano un Piano Formativo Individuale (PFI), che deve contenere:
La formazione viene svolta sia all’interno dell’impresa sia all’esterno, presso l’ateneo. I contenuti e la durata della formazione sono stabiliti nel Piano Formativo Individuale sulla base del Protocollo Formativo stipulato tra impresa e Istituzione formativa.
Per l’apprendistato per il conseguimento dei titoli di studio universitari la formazione esterna (in Università) non può superare il 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nel percorso ordinamentale.
Per l’apprendistato per attività di ricerca invece la formazione esterna non è obbligatoria mentre la formazione interna (in azienda) deve essere minimo il 20% del monte orario annuo previsto dal contratto.
La formazione si svolge nell'ambito dell'orario di lavoro, in quanto è una componente essenziale del percorso dell'apprendista. Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro può decidere di decurtare dallo stipendio l’ammontare corrispondente. Per le ore di formazione interna, ha la possibilità di riconoscere il 10% della retribuzione dovuta.
Il giovane apprendista viene seguito da un Tutor formativo nominato dall’ateneo e da un Tutor aziendale. Il Tutor formativo, di concerto con il tutor aziendale, elabora il Piano Formativo Individuale, garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell’apprendista e Interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale. Il Tutor aziendale dovrà gestire l'accoglienza e l'inserimento dell’apprendista in azienda, gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo e pianificare ed accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa del giovane.
La durata minima del periodo di apprendistato è di sei mesi mentre la durata massima varia in base alla finalità del contratto e quindi alla durata prevista del percorso. Per il conseguimento, ad esempio, del diploma di laurea triennale, la durata massima sarà di tre anni. Per gli studenti già inseriti in un percorso universitario, per stabilire la durata del contratto, è necessario considerare il tempo residuo al raggiungimento del titolo di studio, all’intero dell’arco temporale previsto dall’ordinamento didattico (no fuoricorso). Per l’apprendistato di ricerca la durata massima è di tre anni (con la possibilità di proroga di un anno).
Al conseguimento del titolo o al termine del progetto di ricerca, se non viene esercitata la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai giovani l'apprendistato di alta formazione offre l'opportunità di acquisire titolo universitario o maturare competenze professionali specifiche e, nel contempo, di accedere al mercato del lavoro con un regolare contratto di lavoro subordinato. Al lavoratore è assicurata, pur con alcune specificità, l'applicazione di istituti (ferie, tredicesima, Tfr, maturazione dell'anzianità di servizio) e protezioni sociali (copertura previdenziale-pensionistica, assicurazione in caso di malattia e sostegno alla maternità, assegni familiari, assicurazione contro l'invalidità nonché accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga e alla nuova Aspi - Assicurazione sociale per l'impiego) tipici dell'area protetta del mondo del lavoro.
Sviluppando competenze professionali necessarie per una specifica professione o ruolo aziendale e conseguendo un titolo di studio di alta formazione o maturando un'esperienza di ricerca, l’apprendista anticipa i tempi di ingresso nel mercato del lavoro.
Il datore di lavoro ha in più la possibilità di intervenire nella scelta del percorso formativo dell’apprendista (laddove possibile), nella scelta di un argomento di tesi, o nell’individuazione di un tema di ricerca in ragione di proprie specifiche esigenze e fabbisogni di competenze e di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e di far crescere la produttività del lavoro. Le aziende possono selezionare e formare giovani su cui investire per lo sviluppo di idee e progetti innovativi.
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
- D.M. 12 ottobre 2015 - Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/21/15A09396/sg
- Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 - Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, n. 148, 149, 150 e 151, attuativi della legge delega di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/07/16G00198/sg
- Guida operativa per l’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca in Italia (www.anpalservizi.it/web/as/guida_apprendistato_iii_livello)
2.Piano Formativo Individuale_Conseguimento del titolo di studio
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